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Multe autovelox nulle

se il verbale non riporta le verifiche periodiche dello strumento di rilevazione.




Ribadito per l’ennesima volta dalla Corte di Cassazione con le ordinanze 11776/20 e 11869/20, pubblicate il 18 giugno, il principio secondo cui, in materia di autovelox, la generica attestazione “debitamente omologata e revisionata nel verbale di accertamento riferita allo strumento di rilevazione della velocità non è da ritenersi sufficiente ai fini dell’affidamento circa il regolare funzionamento dello stesso.

La generica attestazione di debita omologazione e revisione contenuta nel verbale, priva di alcuna indicazione in merito alla data della prescritta verifica periodica dell'autovelox, non soddisfa le esigenze di affidabilità nella misurazione della velocità indicate dalla fondamentale sentenza n. 113/15 della Corte Costituzionale che impone, alle amministrazioni accertatrici, la certezza delle rilevazioni con controlli periodici sugli apparecchi.

Corte di Cassazione - 18 giugno 2020 n. 11792 e n. 11776

Avv.ti Franchitti e De Santis


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