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Obbligo di comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria anche per quelle antecedenti il D.L. 70/2011.

Ordinanza n. 23268/2020, Corte Cass. Sez. Tributaria Civile.





Ordinanza_Cassazione_23268_2020
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Con tale pronuncia la Corte di Cassazione, accogliendo in toto le doglianze dell'Avv. Giuseppe Franchitti, si è espressa in merito alla modalità con cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione (allora Equitalia S.p.A) procedeva, ai sensi dell’art. 77 del dpr n. 602/1973, all’iscrizione ipotecaria su beni immobili del contribuente.

La vicenda traeva origine dal ricorso di quest'ultimo avverso una serie di cartelle esattoriali costituenti titolo dell’iscrizione ipotecaria avvenuta in data 09/03/2007 ma conosciuta solamente in data 22/09/2010 in occasione di una verifica presso la competente Conservatoria dei RR.II.

All’esito del giudizio di primo grado la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva parzialmente il ricorso annullando esclusivamente le cartelle carenti della regolare notifica e riconoscendo l’obbligo di comunicare l’iscrizione ipotecaria.

In secondo grado, la Commissione Tributaria Regionale riformava la sentenza emessa dal Giudice di prime cure dichiarando la regolarità della notifica delle cartelle esattoriali impugnate con la conseguente declaratoria di legittimità dell’avvenuta iscrizione dell’ipoteca, respingendo in tal modo l’appello proposto dal contribuente.

La controversia è giunta infine dinanzi la Suprema Corte, la quale nell’emissione della sua pronuncia ha esaminato i dettami di cui all’art. 77 del dpr n. 602/1973, sia nella formulazione ante D.L. 70/2011 che successiva.

I Giudici della S.C. riprendendo l’oramai consolidato orientamento espresso sul punto ripreso dalle Sezioni Unite a mezzo di sentenza n. 19667 del 19/09/2014 la quale, deliberando in merito all’accertamento della corretta iscrizione di ipoteca da parte dell’agente riscossore, statuiva che la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca previsto dalla citata normativa del 2011 ha carattere obbligatorio poiché mirante alla costituzione del c.d. contraddittorio endoprocedimentale, garanzia per il contribuente che consenta ad esso la verifica della corretta adozione da parte dell’amministrazione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente sui diritti e sugli interessi di quest’ultimo determinandone una lesione.

Tuttavia, prima dell’emissione del provvedimento in commento, la S.C. aderendo alla tesi propugnata dall’amministrazione finanziaria, ha sempre ritenuto in sue precedenti pronunzie, come in ogni caso l’obbligo della preventiva comunicazione previsto nel richiamato D.L. n. 70/2011, non riguardasse le ipoteche iscritte prima dell’introduzione della citata riforma poiché il testo originario dell’art. 77 D.P.R. n. 602/1973 non prevedendolo espressamente non imponeva all’amministrazione la notifica di tale comunicazione.

Ebbene con la pronuncia in commento la S.C. modificando il proprio precedente orientamento, ha ritenuto che l’introduzione del contraddittorio endoprocedimentale preventivo alla iscrizione ipotecaria, anche antecedentemente alla introduzione delle modifiche all’art. 77 D.P.R. 602773 apportate dal D.L. 70/2011, costituisse per l’amministrazione finanziaria un preciso obbligo a suo carico il cui inadempimento conduce alla totale nullità dell’iscrizione ipotecaria da questa effettuata.

Ciò in ragione del rispetto del supremo diritto di difesa del contribuente, che, quale principio fondamentale nell’ordinamento tributario, obbliga l’Amministrazione finanziaria ad attivare il predetto contradditorio anche in difetto di un’espressa e specifica disposizione.

Aderendo alle ragioni del ricorrente la Corte stabilisce ora che l’obbligo di preventiva comunicazione al contribuente a carico dell’Amministrazione finanziaria sussista anche per quelle iscrizioni ipotecarie eseguite prima dell’entrata in vigore del citato D.L. n. 70/2011, e, quindi, nel caso di specie, verificata la mancanza di tale incombente, dichiara la nullità dell’iscrizione di ipoteca.

Pertanto la Cassazione ha concluso per la fondatezza del ricorso dichiarando nulla l’iscrizione ipotecaria, in quanto l’Amministrazione finanziaria procedeva alla suddetta iscrizione senza darne preventiva comunicazione al contribuente, andando così a violare il diritto del contribuente medesimo alla partecipazione al procedimento tutelato, peraltro, anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta di Nizza.


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