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  • Dott.ssa Annarita Mameli

Tradimento e separazione dei coniugi


La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Art. 151 c.c.” Separazione giudiziale”

Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato che la violazione dei doveri coniugali non è sufficiente a fondare la pronuncia di addebito della separazione se non vi è altresì la prova che tale violazione abbia avuto una specifica efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale e della intollerabilità della convivenza.

L'infedeltà coniugale è una delle cause per cui il coniuge tradito può richiedere l'addebito della separazione all'altro coniuge per via del suo comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, nonostante la gravità del comportamento del coniuge infedele è però necessario, ai fini dell'addebito della separazione, che ci sia un nesso di causalità tra l'infedeltà e l'intollerabilità della convivenza.

Ad esempio, se l'infedeltà si verifica nell'ambito di una coppia il cui rapporto era già deteriorato da tempo, o in cui l’infedeltà è stata tollerata per anni il tradimento, secondo l'insegnamento della Cassazione, non è da solo sufficiente alla costruzione dell'addebito in capo al coniuge resosene responsabile, occorrendo per contro un nesso di causalità tra la violazione del dovere di fedeltà e la rottura del consortium familiae, nonchè l'effettuazione di un'indagine comparativa delle condotte dei coniugi, non valutabili separatamente, volta ad evidenziare se la condotta incriminata sia la causa e non invece la conseguenza di una crisi coniugale già in atto.

Il solo comportamento infedele di un coniuge, qualora si manifesti nell’ambito di una crisi matrimoniale già in essere non basta dunque, di per sé, per una pronuncia di addebito da parte del Giudice, l'infedeltà può diventare causa di addebitamento della separazione solamente nel caso in cui venga accertato che la crisi della coppia sia riconducibile esclusivamente al comportamento infedele di uno dei coniugi.


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